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Art. 230
II. Contestazione 1 Ogni interessato può nel termine di dieci giorni contestare la validità dell’incanto, sul cui esito siasi influito con manovre illecite o contrarie ai buoni costumi. 2 Nella esecuzione forzata la contestazione dev’essere proposta all’autorità di vigilanza, negli altri casi all’autorità giudiziaria. |