|
Art. 232
2. Nell’incanto dei fondi 1 Negli incanti di fondi l’aggiudicazione od il rifiuto devono aver luogo all’atto stesso dell’incanto. 2 È nulla ogni clausola che obbliga l’offerente a mantenere la sua offerta oltre l’operazione dell’incanto, in quanto non trattisi di esecuzione forzata o di un caso di cui la vendita richieda l’approvazione di un’autorità. |