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Art. 234
V. Garanzia 1 Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti. 2 Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge. 3 Nella vendita per incanto pubblico volontario l’alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell’incanto pubblicamente annunciate sottrarsi all’obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo. |