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Art. 235
VI. Trapasso della proprietà 1 Il deliberatario acquista la proprietà di una cosa mobile all’atto della proprietà dell’aggiudicazione, quella di un fondo invece solo con l’inscrizione nel registro fondiario. 2 L’autorità procedente deve tosto notificare per l’inscrizione all’ufficiale nel registro l’aggiudicazione a norma del verbale di incanto. 3 Sono riservate le disposizioni circa il trapasso della proprietà negli incanti dell’esecuzione forzata. |