|
Art. 246
II. Adempimento degli oneri 1 Il donatore può pretendere, a termini del contratto, l’adempimento di un onere accettato dal donatario. 2 Se l’adempimento dell’onere è d’interesse pubblico, può essere richiesto dopo la morte del donatore dall’autorità competente. 3 Il donatario può rifiutarsi all’adempimento dell’onere, quando il valore della liberalità non ne compensi le spese e non gli venga offerto il rimborso della differenza. BGE
133 III 421 (4A_28/2007) from 30. Mai 2007
Regeste: a Art. 76 Abs. 1 BGG; Berechtigung zur Beschwerde in Zivilsachen. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz Anträge gestellt hat, die vollständig oder teilweise abgewiesen worden sind (E. 1.1). |