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Art. 257h
V. Tolleranza 1 Il conduttore è tenuto a tollerare i lavori necessari all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. 2 Il conduttore deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a una locazione successiva. 3 Il locatore deve annunciare tempestivamente al conduttore i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e). |