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Art. 266g
III. Disdetta straordinaria 1. Motivi gravi 1 Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi. 2 Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze. |