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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 268

Q. Di­rit­to di ri­ten­zio­ne del lo­ca­to­re

I. Esten­sio­ne

 

1 Per la pi­gio­ne an­nua­le sca­du­ta e per quel­la del se­me­stre in cor­so, il lo­ca­to­re di lo­ca­li com­mer­cia­li ha un di­rit­to di ri­ten­zio­ne sul­le co­se mo­bi­li che vi si tro­va­no e ser­vo­no al lo­ro uso o go­di­men­to.

2 Il di­rit­to di ri­ten­zio­ne del lo­ca­to­re si esten­de agli og­get­ti in­tro­dot­ti dal sub­con­dut­to­re nel­la mi­su­ra in cui que­sti non ab­bia pa­ga­to la pi­gio­ne al su­blo­ca­to­re.

3 So­no esen­ti dal di­rit­to di ri­ten­zio­ne gli og­get­ti che non po­treb­be­ro es­se­re pi­gno­ra­ti dai cre­di­to­ri del con­dut­to­re.