Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 268b
III. Esercizio del diritto 1 Se il conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali, il locatore può, con l’assistenza dell’autorità competente, ritenerne tante quante necessarie per garantire il suo credito. 2 Le cose asportate clandestinamente o con violenza possono essere reintegrate, entro dieci giorni dall’asportazione, con l’assistenza della polizia. |