Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 272b
III. Durata della protrazione 1 La locazione di abitazioni può essere protratta per quattro anni al massimo, quella di locali commerciali per sei anni. Entro questi limiti possono essere accordate una o due protrazioni. 2 Se la protrazione è pattuita dalle parti, questi limiti non valgono e il conduttore può rinunciare a una seconda protrazione. |