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Art. 29
III. Timore 1. Conclusione del contratto 1 Il contratto non obbliga colui che lo ha conchiuso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell’altra parte o di una terza persona. 2 Se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l’equità lo richieda, risarcire il danno all’altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la minaccia. |