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Art. 291
H. Subaffitto 1 L’affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore. 2 Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:
3 L’affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all’affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore. |