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Art. 295
M. Fine dell’affitto I. Spirare del tempo previsto 1 L’affitto concluso tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto. 2 In caso di riconduzione tacita, l’affitto s’intende rinnovato d’anno in anno alle stesse condizioni, salvo patto contrario. 3 Nell’affitto ricondotto tacitamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso per la fine di un anno d’affitto. |