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Art. 297a
2. Fallimento dell’affittuario 1 Se l’affittuario cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il rapporto d’affitto termina con la dichiarazione di fallimento. 2 Tuttavia, se l’affittuario presta garanzia sufficiente per il fitto in corso e per l’inventario, il locatore deve continuare il contratto fino al termine dell’anno d’affitto. |