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Art. 298
IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione o commerciali 1 La disdetta per locali d’abitazione o commerciali deve essere data per scritto. 2 Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all’affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell’affitto. 3 La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla. |