Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 299
N. Restituzione della cosa I. In genere 1 L’affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano. 2 Egli ha diritto a un’indennità per i miglioramenti derivanti da:
3 L’affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa. 4 Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l’affittuario a pagare, alla fine dell’affitto, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale. |