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Art. 299a
II. Verifica della cosa e avviso all’affittuario 1 Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui l’affittuario deve rispondere, dargliene subito notizia. 2 Diversamente, l’affittuario è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l’ordinaria verifica. 3 Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia all’affittuario. |