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Art. 317
C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro 1 Quando invece della convenuta somma di danaro siano date al mutuatario delle cartevalori o delle merci, la somma mutuata si valuta secondo il corso o il prezzo del mercato di tali cartevalori o merci al tempo e nel luogo della consegna. 2 È nullo ogni patto contrario. |