Art. 32
G. Rappresentanza I. Con autorizzazione 1. In genere a. Effetti della rappresentanza 1 Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. 2 Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l’altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. 3 Diversamente occorre una cessione del credito od un’assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti. |