Art. 325118
IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti 1 Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l’ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all’articolo 93 della legge federale dell’11 aprile 1889119 sulla esecuzione e sul fallimento. 2 Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla. 118Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103). |