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Art. 327
VI. Utensili, materiale e spese 1. Utensili e materiale 1 Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro. 2 Se, d’intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l’esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario. |