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Art. 328b123124
3. Nel trattamento di dati personali Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020125 sulla protezione dei dati.126 123Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945, FF 1988 II 353). 124Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). 126 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 18 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |