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Art. 329d
d. Salario 1 Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un’equa indennità a compensazione del salario in natura. 2 Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni. 3 Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso. |