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Art. 329g142
5. Congedo per l’altro genitore a. In generale 1 Ha diritto a un congedo di due settimane:
2 Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis. 3 Il congedo può essere preso in settimane o in giorni. 142 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 20222515, 2742). |