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Art. 329j147
8. Congedo di adozione 1 In caso di adozione, il lavoratore ha diritto a un congedo di adozione di due settimane se adempie le condizioni di cui all’articolo 16tLIPG148. 2 Il congedo di adozione deve essere preso entro un anno dall’accoglimento dell’adottando. 3 Il congedo di adozione può essere preso da uno dei genitori o diviso tra di essi. I genitori non possono prenderlo contemporaneamente. 4 Può essere preso in settimane o in giorni. 147 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 468; FF 2019 5841, 6005). |