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Art. 331b153
III. Cessione e costituzione in pegno Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile. 153Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477). |