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Art. 335i187
b. Obbligo di negoziazione 1 Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di elaborare un piano sociale se:
2 I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati. 3 Il datore di lavoro intavola trattative:
4 Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda. 187 Introdotto dall’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |