Art. 339
VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro 1. Esigibilità dei crediti 1 Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili. 2 Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l’esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno. 3 Il diritto ad una partecipazione al risultato dell’esercizio è esigibile conformemente all’articolo 323 capoverso 3. |