Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 342
I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile 1 Sono riservate:
2 Se le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale impongono al datore di lavoro o al lavoratore un obbligo di diritto pubblico, l’altra parte ha una azione di diritto civile per ottenere l’adempimento, in quanto l’obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro. 212 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 V 4409). |