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Art. 344a
2. Formazione e contenuto 1 Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta. 2 Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l’orario di lavoro e le vacanze. 3 Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest’ultimo dura tre mesi. 4 Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d’intesa fra le parti e con l’approvazione delle autorità cantonali. 5 Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l’assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti. 6 Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell’apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio sono nulli. BGE
132 III 753 () from 7. September 2006
Regeste: Lehrvertrag (Art. 344 ff. OR) und Unterrichtsvertrag. Abgrenzung zwischen Lehrvertrag und Unterrichtsvertrag (E. 2.1 und 2.2). Lohnanspruch bei Vorliegen eines faktischen Lehrvertrages (E. 2.3 und 2.4). |