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Art. 348b
3. Poteri 1 A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari. 2 Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all’esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni. 3 È riservato l’articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908215 sul contratto d’assicurazione. |