Art. 349b
b. Provvigione 1 Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate in esclusività ad un commesso viaggiatore, questi ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari conclusi da lui o dal suo datore di lavoro con clienti della sua zona o della sua cerchia di clientela. 2 Il commesso viaggiatore, se una zona od una cerchia di clientela non gli sono assegnate in esclusività, ha diritto alla provvigione solamente per gli affari da lui trattati o conclusi. 3 Se alla scadenza della provvigione, il valore d’un affare non può essere determinato esattamente, la provvigione è pagata dapprima sulla base d’una valutazione minima, mentre l’importo rimanente sarà pagato al più tardi quando l’affare è adempiuto. |