Art. 35
b. Effetti della morte, dell’incapacità ecc. 1 Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.6 2 Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio. 3 Restano salvi i reciproci diritti personali. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |