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Art. 350
IV. Fine del rapporto d’impiego 1. Caso speciale di disdetta 1 Allorché la provvigione costituisce almeno un quinto del salario ed è sottoposta a importanti fluttuazioni stagionali, il datore di lavoro può licenziare il commesso viaggiatore che ha lavorato per lui dopo la fine della stagione precedente, durante la nuova stagione soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta. 2 Nelle medesime circostanze, il commesso viaggiatore che è stato occupato fino alla fine della stagione può, prima dell’inizio della prossima stagione, disdire il rapporto d’impiego soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta. BGE
144 III 152 (4A_3/2017) from 15. Februar 2018
Regeste: Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR; Art. 335b OR; Berechnung der Probezeit. Ist der Tag des Stellenantritts bei der Berechnung der Probezeit mitzuzählen (E. 4)? |