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Art. 351a
2. Comunicazione delle condizioni di lavoro 1 Il datore di lavoro, prima di affidare lavoro al lavoratore, deve comunicargli le condizioni rilevanti per la sua esecuzione, segnatamente quei particolari che non sono regolati da norme generali di lavoro; egli indicherà il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi e gli comunicherà per scritto il salario nonché l’indennità versata per il materiale. 2 Se il salario e l’indennità per il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi non sono comunicati per scritto prima dell’affidamento del lavoro, le condizioni usuali di lavoro sono applicabili. |