Art. 356a
2. Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la propria professione 1 Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un’associazione contraente sono nulli. 2 Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l’esercizio, sono nulli. 3 Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso 2 sono eccezionalmente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l’interesse a tener lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione. |