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Art. 360d221
4. Effetti 1 Il contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d’applicazione locale, nonché ai lavoratori interinali. 2 Non può essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante accordo, al contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a. 221 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092). |