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Art. 379
V. Morte od incapacità dell’appaltatore 1 Colla morte dell’appaltatore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell’opera, si estingue il contratto di appalto, purché questo sia stato conchiuso con riguardo alle qualità personali dell’appaltatore. 2 Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la medesima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzionale. |