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Art. 385
V. Correzioni e miglioramenti 1 L’autore conserva il diritto di fare correzioni e miglioramenti in quanto non pregiudichino gli interessi dell’edizione e non aggravino la responsabilità dell’editore, ma deve risarcire le spese impreviste che ne derivano. 2 L’editore non può fare nuove edizioni né ristampe, senza prima avere offerto all’autore l’opportunità di introdurvi i necessari miglioramenti. |