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Art. 386
VI. Edizione completa e di singole opere 1 Il diritto di pubblicare separatamente più opere distinte dello stesso autore non autorizza l’editore a pubblicare una edizione completa di queste opere. 2 Parimente il diritto di pubblicare l’edizione completa, sia di tutte le opere, sia d’un intera classe di opere di uno stesso autore, non autorizza l’editore a pubblicare edizioni speciali delle singole opere. |