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Art. 391
II. Perdita dell’edizione 1 Se l’edizione già preparata dall’editore perisce in tutto o in parte per caso fortuito prima della messa in vendita, l’editore ha diritto di riprodurre a sue spese le copie distrutte, senza che l’autore possa per questo pretendere un nuovo onorario. 2 L’editore è tenuto a riprodurre le copie distrutte se ciò è possibile senza spese eccessive. BGE
133 III 213 () from 12. Februar 2007
Regeste: Rechtsnatur und Auslegung eines Sozialplans. Kriterien für die rechtliche Einordnung eines Sozialplans (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4.3). Auslegung eines Sozialplans mit normativem Charakter (E. 4.2 und 5). |