|
Art. 406a
A. Definizione e diritto applicabile 1 Con l’accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro rimunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia. 2 Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner. |