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Art. 406c
II. Autorizzazione 1 L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottostà all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:
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