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Art. 406g
F. Informazione e protezione dei dati 1 Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l’esecuzione del medesimo, delle particolari difficoltà che potrebbero sorgere nell’adempimento del mandato, in considerazione delle circostanze personali del mandante. 2 Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è tenuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020257 sulla protezione dei dati.258 258 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 18 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |