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Art. 40a7
H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi I. Campo d’applicazione 1 Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se:
2 Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 20188 sui servizi finanziari.9 2bis Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 190810 sul contratto d’assicurazione.11 3 Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b. 7Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). 9 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). 11 Introdotto dal n. II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |