Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 418d
II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza 1 L’agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell’azienda del mandante che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtù dei rapporti di agenzia. 2 Le disposizioni del contratto di lavoro sono applicabili per analogia all’obbligo contrattuale di non fare concorrenza. Se è stato convenuto un divieto di concorrenza, allo scioglimento del contratto l’agente ha diritto a un’adeguata rimunerazione speciale. Tale diritto non può essere soppresso. |