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Art. 418l
2. Provvigione d’incasso 1 Salvo patto od uso contrario, l’agente ha diritto ad una provvigione d’incasso sulle somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e che gli ha consegnato. 2 Con la cessazione del contratto l’agente perde ogni facoltà di riscossione e il suo diritto a ulteriori provvigioni d’incasso diventa caduco. |