|
Art. 418m
III. Impedimento di lavorare 1 Se, violando i suoi obblighi legali o contrattuali, il mandante ha, con sua colpa, impedito all’agente di guadagnare la provvigione nella misura convenuta o in quella che poteva ragionevolmente attendersi secondo le circostanze, egli è tenuto a pagargli un’indennità adeguata. Ogni convenzione contraria è nulla. 2 L’agente che può lavorare solamente per un unico mandante e che è impedito, senza sua colpa, di prestare i suoi servigi per malattia, per servizio militare svizzero obbligatorio o per altri simili motivi, ha diritto per un tempo relativamente breve, se il contratto dura da almeno un anno, a un’equa rimunerazione adeguata alla perdita di guadagno subìta. L’agente non può rinunciare preventivamente a questo diritto. BGE
122 III 66 () from 21. Dezember 1995
Regeste: Agenturvertrag mit Alleinvertretungsrecht (Art. 418a ff. OR). Anspruch auf Provision bei unmöglicher Vermittlungstätigkeit (E. 3a-c). Die Kundschaftsentschädigung (Art. 418u OR) ist Ausgleich für den Geschäftswert (E. 3d). |