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Art. 418n
IV. Spese e sborsi 1 Salvo patto od uso contrario, l’agente non può pretendere la rifusione delle spese e degli sborsi, risultanti dall’esercizio normale della sua attività, ma invece di quelli assunti in forza di speciali istruzioni del mandante o quale gestore senza mandato di quest’ultimo, come spese di trasporto e di dogana. 2 La rifusione delle spese e degli sborsi è dovuta anche se l’affare non è stato conchiuso. |