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Art. 426
II. Obblighi del commissionario 1. Avviso ed assicurazione 1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato. 2 Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato. |